Il mese di maggio in Sardegna è dedicato alla iscrizione gratuita all'anagrafe canina. Le iscrizioni possono essere effettuate a Sassari, ad Alghero e a Porto Torres presso lo sportello ANPANA.
OBBLIGATORIO per la regione Sardegna
Articolo 4 della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l’anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento.
3. All’atto dell’iscrizione deve essere compilata l’apposita scheda, secondo il modello predisposto dall’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull’animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all’animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l’eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l’anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all’iscrizione entro tre mesi dall’istituzione dell’anagrafe canina.
8. L’omessa iscrizione all’anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.